((L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali di cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti. Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo)).

Testo vigente dal 20 giugno 1976

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/1975

    Questione infondata
    28 maggio 1975

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione delle scuole elementari per ciechi) sollevata dal Pretore di La Spezia, con ordinanza 12 giugno 1972, in riferimento agli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 34 cost. · Art. 1 Statizzazione delle scuole elementari per ciechi

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 giugno 1976

Confronto con la versione in vigore dal 20 novembre 1952 al 20 giugno 1976. 5 parole tolte, 75 parole aggiunte.

L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i tolto: ciechi in condizioni di educabilita' aggiunto: fanciulli ciechi, nelle apposite scuole speciali aggiunto: di cui al successivo articolo 2 o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole. In tali classi devono essere assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti. Sono abrogati gli articoli 455, 456, 457 del regolamento generale n. 1297 del 26 aprile 1928 (regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare), nonche' tutte le altre disposizioni in contrasto con l'attuazione del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-10-26;1463~art1 · fonte del testo