Gli Istituti di cui al precedente art. 2 continueranno a fornire i locali occorrenti e a provvedere, oltreche' ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, all'uopo obbligandosi con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 20 novembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-10-26;1463~art4 · fonte del testo