Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 11-bis (Convenzione Istituto musicale 'G.Frescobaldi')

Al direttore ed al personale insegnante e non insegnante inquadrato nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di enti locali, le pensioni e le indennita' una tantum saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni. Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al riconoscimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali.

Testo vigente dal 20 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-frescobaldi-art11bis · fonte su Normattiva