Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 9 (Convenzione Istituto musicale "U.Giordano")

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario nonche' quelle relative al funzionamento, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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