Statizzazione di istituti musicali pareggiati
Art. 9 (Convenzione Istituto musicale "U.Giordano")
Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario nonche' quelle relative al funzionamento, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
