Statizzazione di istituti musicali pareggiati
Art. 7 (Convenzione Istituto musicale "A.Venturi")
Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario, nonche' quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
