Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 9 (Convenzione Istituto musicale "G.Nicolini" (Parte II))

Le spese del presente atto, consequenziali e dipendenti sono a carico dello Stato - Ministero della pubblica istruzione. Al presente atto competono le seguenti esenzioni tributarie previste dalle vigenti leggi fiscali: articolo 1, tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634; articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637; articolo 16, tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-g-nicolini-parte-ii-art9 · fonte su Normattiva