Art. 53 — Benefici, privilegi ed esenzioni fiscali
Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo istituito con la presente legge si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonche' i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.
Testo vigente dal 27 luglio 1965
