Ai contributi ed alle prestazioni di pertinenza del Fondo istituito con la presente legge si intendono estese le disposizioni contenute nell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, nonche' i benefici ed i privilegi in materia tributaria in atto per l'assicurazione generale obbligatoria.

Testo vigente dal 27 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art53 · fonte su Normattiva