Statizzazione di istituti musicali pareggiati

Art. 3 (Convenzione Istituto musicale "C.Pollini")

Il Comune e la Provincia si obbligano ad acquistare e trasferire in proprieta' allo Stato il materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera), esistente nell'Istituto stesso, descritto nell'elenco allegato alla presente Convenzione, della quale fa parte integrante.

Testo vigente dal 5 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;663~convenzione-istituto-musicale-c-pollini-art3 · fonte su Normattiva