Art. 3 (Convenzione Istituto musicale "C.Pollini")
Il Comune e la Provincia si obbligano ad acquistare e trasferire in proprieta' allo Stato il materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera), esistente nell'Istituto stesso, descritto nell'elenco allegato alla presente Convenzione, della quale fa parte integrante.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
