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[1]Il consiglio di disciplina si compone di tre membri, scelti dal comandante delle truppe fra gli ufficiali superiori tratti dalle varie armi, in servizio effettivo in colonia, di grado piu' elevato di quello del giudicando.

[2]Qualora l'ufficiale o gli ufficiali sottoposti a consiglio o uno di essi, appartenga ad uno dei colpi previsti dalla legge sull'ordinamento dell'esercito, uno dei componenti, sempreche' possibile, deve essere tratto dal corpo di appartenenza dell'ufficiale o degli ufficiali predetti.

[3]E' presidente del consiglio di disciplina il piu' elevato in grado ed, a parita' di grado, il piu' anziano degli ufficiali superiori, che lo compongono.

[4]Funziona da segretario il membro meno anziano.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art106 · fonte del testo