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[1]Non possono far parte del consiglio di disciplina gli ufficiali superiori che si trovino nei casi di incompatibilita' contemplati dalle lettere f), g), h), i), l), m), n), dell'articolo L'ordine di formazione e convocazione del consiglio, sempre quando non esistano corresponsabilita', e' emanato dal comandante delle truppe e conterra' la designazione degli ufficiali superiori che debbono comporlo.

[2]Se un unico consiglio debba giudicare piu' ufficiali, esso viene formato in relazione al piu' elevato in grado dei giudicandi.

[3]Potranno essere ritenuti impediti gli ufficiali che, per ragioni di dislocazione o per speciali contingenze di servizio, non possono essere distolti, a giudizio insindacabile del comandante delle truppe.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art107 · fonte del testo