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I consigli di disciplina per gli ufficiali generali delle colonie sono ordinati dal ministro, si formano e si adunano nel Regno in base alle disposizioni dell'art. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 29 aprile 1937, n. 682, convertito senza modificazioni dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel penultimo e nell'ultimo comma dell'art. 44 e nell'art. 113 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, nonche' nell'articolo unico del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2280, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 796, sono estese agli ufficiali della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, e in quanto applicabili, agli ufficiali delle specialita' della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica e' applicabile dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.
Testo in vigore dal 6 giugno 1937 al 16 dicembre 2009
