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In caso di deferimento a consiglio di disciplina, ove l'ufficiale residente all'estero ritenga di non poter intervenire alla seduta, ne dara' partecipazione al presidente del consiglio stesso, al quale potra' inviare la memoria a difesa di cui all'articolo 100.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
