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E' data facolta' ai ministri della guerra, della marina e dell'aeronautica, in tempo di guerra, di trasferire dai ruoli di complemento dell'esercito a quelli della marina, o del l'aeronautica, e viceversa, col proprio grado e con la propria anzianita', quegli ufficiali che, per speciali loro qualita' o per necessita' di guerra, si ritenga possano essere piu' utilmente impiegati, a giudizio dei ministri interessati, nel corpo o nell'arma cui verrebbero cosi' assegnati.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art118 · fonte del testo