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[1]Salvo i casi indicati nell'articolo 120, per tutta la durata della guerra, gli ufficiali non possono essere sottoposti a consiglio di disciplina se non dal ministro.

[2]Il consiglio di disciplina e' unico ed e' costituito di un presidente e di due membri tratti da ufficiali generali e nominati con decreto del ministro.

[3]Il consiglio e' assistito da un segretario senza voto, con grado di colonnello.

[4]Per assicurare il funzionamento del consiglio, in caso di impedimento, di incompatibilita' o di esonero di componenti effettivi, vengono designati anche dei supplenti.

[5]Il consiglio puo' essere rinnovato in parte o in tutto anche nel corso dell'anno per cui e' nominato.

[6]Se il giudicando sia superiore di grado o di anzianita' a qualcuno dei componenti del consiglio, questi viene sostituito con altro generale di grado superiore o piu' anziano.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art121 · fonte del testo