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Il periodo di permanenza nelle posizioni di « a disposizone » e di a fuori organico » per gli ufficiali che vi saranno collocati fino alla data 31 dicembre 1937, e' di anni cinque, ferme restando le disposizioni di cui alla leggo giugno 1934, n. 899.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
