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[1]La categoria degli ufficiali riassunti comprende gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra che siano stati riassunti in servizio sedentario prima della pubblicazione della presente legge, e quelli che saranno trasferiti in detta categoria in base alle disposizioni dell'articolo 135.
[2]Il numero degli ufficiali riassunti per conto dell'amministrazione della guerra, non puo' eccedere, per tutte le armi corpi, complessivamente quattrocentocinquanta unita'; transitoriamente, pero', e fino ad esaurimento, non sono compresi nelle quattrocentocinquanta unita' gli ufficiali delle varie armi e corpi - esclusa la fanteria - gia' riassunti per conto dell'amministrazione della guerra e che sono attualmente compresi negli organici delle armi o corpi suddetti - esclusa la fanteria - dei quali organici continuano a far parte.
[3]Salvo il disposto del successivo articolo 135, tutte le domande di riassunzione gia' presentate, comprese quelle per destinazione a servizi presso le amministrazioni civili, decadono e sono considerate nulle dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
