Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 141 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Agli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento per gli ufficiali del servizio permanente, comprese quelle relative al congedo provvisorio, all'ausiliaria, ed al «fuori organico».
tolto: Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, riassunti in servizio sedentario in aspettativa per infermita', che presi in esame per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 32 siano dichiarati non prescelti, sono giudicati nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio.
tolto: Cessando dal servizio permanente gli ufficiali riassunti in servizio sedentario sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, direttamente o tramite congedo provvisorio, a seconda della loro idoneita' e degli anni di servizio che possono contare.
tolto: Nel caso pero' di non idoneita' ai servizi nella riserva, passano nel ruolo speciale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art137 · fonte del testo