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Gli ufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in distinti ruoli, oltre che per armi, corpi e specialita', anche per posizioni, categorie e gradi, secondo le disposizioni degli ordinamenti militari.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art16 · fonte del testo