Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'aspettativa non puo' durare piu' di tre anni consecutivi, tranne che per prigionia di guerra, e cessa, normalmente, col cessare della causa che l'ha determinata.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
