Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. 443 parole tolte, 20 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Allo scadere dell'aspettativa l'ufficiale e' richiamato in servizio effettivo.
tolto: L'ufficiale a disposizione allo scadere dell'aspettativa ritorna nella posizione di « a disposizione », ferma l'osservanza della norma del secondo comma dell'art. 21.
tolto: Nei casi di aspettativa per infermita' si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.
tolto: Qualora l'ufficiale sia ancora giudicato temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dalla legge.
tolto: Se allo scadere di detto periodo l'ufficiale e' ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'art. 44.
tolto: Le stesse disposizioni si applicano qualora l'ufficiale sia giudicato permanentemente inabile al servizio, militare incondizionato anche prima dello scadere del periodo di aspettativa.
tolto: L'ufficiale in aspettativa per infermita', compreso nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, allo scadere del periodo di aspettativa di cui fruisce ed in ogni modo al compimento del dodicesimo mese dall'inizio dell'aspettativa, deve essere immediatamente preso in esame per l'avanzamento, anche se continua a rimanere nella posizione di aspettativa, nel qual caso nel giudizio di avanzamento si deve fare completa astrazione dalla infermita' che ha dato luogo al collocamento in aspettativa.
tolto: Se dichiarato non prescelto segue la sorte dei pari grado non prescelti in servizio permanente effettivo.
tolto: Nei gradi per i quali la legge sull'avanzamento 7 giugno 1934, n. 899, prescrive che l'ufficiale debba essere classificato, si addiviene alla classifica. L'ufficiale che continua a rimanere in aspettativa, e' classificato senza addivenire alla valutazione delle qualita' fisiche e riducendo il punto totale di classifica del punto massimo relativo a dette qualita'.
tolto: L'ufficiale che non riporti nella classifica i punti parziali o totale, quest'ultimo ridotto, se del caso, come sopra, e' dichiarato non prescelto e segue la sorte dei pari grado non prescelti in servizio permanente effettivo.
tolto: Nei gradi per i quali il giudizio d'avanzamento deve essere preceduto da esperimenti od esami, l'ufficiale e' sottoposto agli esperimenti od agli esami che hanno luogo immediatamente dopo il suo richiamo in servizio dall'aspettativa, dopo di che viene giudicato per l'avanzamento; ma nella promozione non gli puo' essere conferita anzianita' anteriore alla data del verbale che lo riconosce idoneo ad incondizionato servizio.
tolto: L'ufficiale in aspettativa dichiarato prescelto segue la sorte dei pari grado prescelti in servizio permanente effettivo ma non puo' essere promosso se prima non sia stato riconosciuto idoneo e richiamato in servizio effettivo; per l'anzianita' da attribuirgli si seguono le norme del comma precedente.
tolto: Solo l'ufficiale in aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio, o per infermita' contratte in servizio e per cause di servizio, raggiunto dal turno di promozione durante la aspettativa stessa, consegue - all'atto della promozione - l'anzianita' di grado che avrebbe ottenuta se non fosse stato collocato in aspettativa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art32 · fonte del testo