Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Fuori dei casi previsti dall'art. 82 e salve le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego per la durata della pena, salvo il caso di condanne col beneficio della sospensione condizionale.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art39 · fonte del testo