Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1945 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

  • a)eta';
  • b)infermita';
  • c)mancanza delle qualita' necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado;
  • d)domanda;
  • e)applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali; 12
  • f)compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di «a disposizione» e «fuori organico»;
  • g)perdita del grado.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225

12

Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e' sospesa l'applicazione dell'art. 40 della legge 9 maggio 1940, n. 369, dell'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e dell'art. 41 lettera e) della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano l'8 settembre 1913 o posteriormente, contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni".

Testo in vigore dal 8 giugno 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 giugno 1945

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1935 al 8 giugno 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e' sospesa l'applicazione dell'art. 40 della legge 9 maggio 1940, n. 369, dell'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e dell'art. 41 lettera e) della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano l'8 settembre 1913 o posteriormente, contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art41 · fonte del testo