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L'ufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:
- a)eta';
- b)infermita';
- c)mancanza delle qualita' necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei doveri del grado;
- d)domanda;
- e)applicazione delle disposizioni sul matrimonio degli ufficiali; 12
- f)compiuto periodo di permanenza nelle posizioni di «a disposizione» e «fuori organico»;
- g)perdita del grado.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225
12Il D.Lgs. Luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 225 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e' sospesa l'applicazione dell'art. 40 della legge 9 maggio 1940, n. 369, dell'art. 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e dell'art. 41 lettera e) della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e successive modificazioni, nei riguardi, rispettivamente, degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, che trovandosi in territorio occupato dal nemico, abbiano l'8 settembre 1913 o posteriormente, contratto matrimonio senza l'autorizzazione prevista dalle vigenti disposizioni".
Testo in vigore dal 8 giugno 1945 al 16 dicembre 2009
