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[1]L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale, o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non puo' essere collocato a riposo, in ausiliaria, in congedo provvisorio, in riforma, o dispensato dal servizio permanente fino all'esito definitivo dei procedimenti suddetti.
[2]Il provvedimento che venga adottato per la cessazione dal servizio dell'ufficiale dopo la definizione dei procedimenti sopra accennati deve retroagire alla data in cui l'ufficiale fu raggiunto dal limite di eta', ovvero avrebbe dovuto essere tolto dai ruoli del servizio permanente ai sensi della presente legge.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
