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[1]Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella n. 1 annessa alla presente legge cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneita'.
[2]Ai marescialli d'Italia non viene applicato alcun limite di eta'.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
