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[1]Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella n. 1 annessa alla presente legge cessano dal servizio permanente e sono collocati in ausiliaria od a riposo, con o senza inscrizione nella riserva, a seconda della loro idoneita'.

[2]Ai marescialli d'Italia non viene applicato alcun limite di eta'.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art43 · fonte del testo