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[1]Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianita' di servizio gli ufficiali che contino almeno venti anni di servizio effettivo.
[2]Per far valere un tale diritto devono inoltre aver raggiunto i seguenti limiti di eta':
[3]generale d'armata, di corpo d'armata, di divisione: anni sessanta; generali di brigata: anni cinquantacinque;
[4]ufficiali superiori: anni cinquantadue;
[5]ufficiali inferiori: anni quarantacinque.
[6]Gli ufficiali superiori potranno, pero', anche prima di aver raggiunto l'eta' richiesta per il proprio grado, far valere il diritto di sopra, purche' abbiano raggiunto gli estremi di eta' all'uopo richiesti per gli ufficiali inferiori.
[7]Non possono far valere il diritto per il collocamento a riposo gli ufficiali in disponibilita', o sospesi dall'impiego o sottoposti ad inchiesta formale od a procedimento penale.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
