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Possono essere collocati in ausiliaria, dietro loro domanda, gli ufficiali che conservino l'attitudine ai servizi indicati dalle disposizioni relative a tale posizione, e che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art51 · fonte del testo