Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli ufficiali che dopo venti anni di servizio effettivo siano posti « a disposizione », fuori organico », in ausiliaria od in aspettativa per riduzione di quadri, hanno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungano l'eta' stabilita dall'art. 50.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
