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Gli ufficiali che dopo venti anni di servizio effettivo siano posti « a disposizione », fuori organico », in ausiliaria od in aspettativa per riduzione di quadri, hanno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungano l'eta' stabilita dall'art. 50.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art52 · fonte del testo