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[1]Gli ufficiali che non abbiano le condizioni prescritte per chiedere il collocamento a riposo o in ausiliaria possono essere dispensati dal servizio permanente a domanda.
[2]La dispensa puo' essere negata per motivi penali o disciplinari, o ritardata per gravi motivi di servizio.
[3]Agli ufficiali stessi non puo' essere concesso trattamento di quiescenza, ne' alcuna indennita'.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
