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[1]Gli ufficiali che non abbiano le condizioni prescritte per chiedere il collocamento a riposo o in ausiliaria possono essere dispensati dal servizio permanente a domanda.

[2]La dispensa puo' essere negata per motivi penali o disciplinari, o ritardata per gravi motivi di servizio.

[3]Agli ufficiali stessi non puo' essere concesso trattamento di quiescenza, ne' alcuna indennita'.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art53 · fonte del testo