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All'ufficiale dispensato dal servizio, per avere contravvenuto alle disposizioni di legge relative al matrimonio degli ufficiali, si applica l'art. La declaratoria del tribunale supremo militare, a seguito della quale ha luogo la dispensa, non e' soggetta ad alcun gravame.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art54 · fonte del testo