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[1]Per la nomina ad ufficiale occorre:

  • a)essere cittadino italiano;
  • b)avere compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato i limiti stabiliti dalle apposite disposizioni;
  • c)essere in possesso dei requisiti fisici, morali e di cultura prescritti dalle disposizioni speciali.

[2]Il grado e' conferito con decreto Reale ed e' indipendente dall'impiego.

[3]Non sono concessi gradi onorari.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art6 · fonte del testo