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[1]L'ufficiale in congedo illimitato puo' essere richiamato in servizio temporaneo a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata. Detto richiamo ha luogo con decreto ministeriale previo assenso del ministro per le finanze, nel caso di richiamo con assegni.

[2]All'ufficiale in congedo illimitato sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art60 · fonte del testo