Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. 145 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Salvo che non sia altrimenti disposto da norme speciali, l'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

tolto: a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che, aggiunto a quello comunque passato alle armi, non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

tolto: b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni, in altre circostanze;

tolto: c) frequentare i corsi d'istruzione prescritti.

tolto: E' in facolta' del Ministro per la guerra di revocare e considerare come non avvenute le nomine degli ufficiali di complemento che non adempiano all'obbligo della prestazione del servizio di prima nomina:

tolto: a) per inabilita' fisica permanente all'incondizionato servizio militare;

tolto: b) per motivi diversi da quelli fisici, purche' si tratti di nomine a domanda di militari non aventi obblighi di leva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art66 · fonte del testo