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[1]L'anzianita' di grado e' assoluta e relativa.

[2]Per anzianita' assoluta s'intende il tempo passato dall'ufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o deduzioni apportati a termini di legge.

[3]Per anzianita' relativa s'intende l'ordine di precedenza dell'ufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo di uguale anzianita' assoluta.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art7 · fonte del testo