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Compiuto il periodo di permanenza in ausiliaria, di cui all'articolo 69, gli ufficiali cessano di appartenere a tale posizione e passano nella riserva, purche' non raggiungano l'eta' di cui all'articolo 80, nel qual caso sono collocati direttamente in congedo assoluto.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
