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[1]La categoria del congedo provvisorio comprende gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per disposizione della presente legge dopo quindici anni di servizio utile, di cui almeno dodici di servizio effettivo, prima di aver compiuto venti anni di servizio effettivo.
[2]Gli ufficiali in congedo provvisorio, a seconda dell'idoneita', hanno gli obblighi di servizio e di disciplina stabiliti per gli ufficiali di riserva.
[3]Raggiunti i venti anni di servizio, l'ufficiale in congedo provvisorio e' collocato a riposo, con iscrizione nella riserva se idoneo, altrimenti in congedo assoluto.
[4]Agli ufficiali in congedo provvisorio sono applicabili le disposizioni del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933, n. 1837.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
