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[1]Gli ufficiali della riserva possono essere chiamati - quando sia ritenuto necessario dal ministro - a sostituire in tempo di guerra nei vari impieghi gli ufficiali del servizio permanente.

[2]Quelli provenienti dal servizio permanente concorrono nell'impiego presso truppe operanti, in relazione alle loro condizioni fisiche e alla loro eta', nei limiti previsti per gli ufficiali di complemento.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art79 · fonte del testo