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[1]Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto quando raggiungano i seguenti limiti di eta':

[2]78 anni, se ufficiali generali di qualunque grado;

[3]70 anni, se ufficiali superiori;

[4]68 anni, se ufficiali inferiori.

[5]Il ministro ha facolta' in ogni caso di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formule, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di eta'.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art80 · fonte del testo