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[1]Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto quando raggiungano i seguenti limiti di eta':
[2]78 anni, se ufficiali generali di qualunque grado;
[3]70 anni, se ufficiali superiori;
[4]68 anni, se ufficiali inferiori.
[5]Il ministro ha facolta' in ogni caso di collocare in congedo assoluto, per motivi disciplinari, previa inchiesta formule, o per motivi di salute, previ accertamenti sanitari, gli ufficiali suddetti prima del raggiungimento dei limiti di eta'.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
