Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficiale responsabile di atti presunti incompatibili con il grado potra' essere sottoposto ad un consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari se, a suo giudizio, l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.

[2]L'ufficiale non puo' essere sottoposto al consiglio di disciplina se non in seguito all'inchiesta formale ai cui all'articolo 85.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art86 · fonte del testo