Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'ufficiale responsabile di atti presunti incompatibili con il grado potra' essere sottoposto ad un consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari se, a suo giudizio, l'ufficiale sia ancora meritevole di conservare il grado.
[2]L'ufficiale non puo' essere sottoposto al consiglio di disciplina se non in seguito all'inchiesta formale ai cui all'articolo 85.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
