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[1]Per ogni consiglio di disciplina l'autorita' di cui all'articolo 88 invita i componenti il consiglio a dichiarare per iscritto se si trovino in casi di incompatibilita', provvedendo, ove necessario, alle sostituzioni con supplenti.
[2]Il consiglio di disciplina si riunisce nel luogo designato dall'autorita' sopradetta.
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009
