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[1]Per ogni consiglio di disciplina l'autorita' di cui all'articolo 88 invita i componenti il consiglio a dichiarare per iscritto se si trovino in casi di incompatibilita', provvedendo, ove necessario, alle sostituzioni con supplenti.

[2]Il consiglio di disciplina si riunisce nel luogo designato dall'autorita' sopradetta.

Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1935-06-16;1026~art94 · fonte del testo