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[1]((All'ufficiale in congedo puo' essere inflitta la sospensione dal grado, la quale e' regolata dalle stesse norme, di quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli per la sospensione dall'impiego.

[2]L'anzianita' dell'ufficiale sospeso dal grado viene ridotta di un periodo di tempo eguale a quelle della durata della sospensione)).

Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 1 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art70bis · fonte del testo