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L'ufficiale delle categorie in congedo sospeso dal grado perde, nel ruolo di anzianita', un numero di posti commisurato alle promozioni al grado superiore a quello da lui rivestito, effettuate nell'anno precedente a quello in sui e' stato sospeso dal grado.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
