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[1]Ai generali di armata che abbiano tenuto durante la guerra 1915-18 il comando effettivo di un'armata mobilitata o la carica di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e ai generali di armata e di corpo d'armata che nella guerra suddetta abbiano tenuto il comando effettivo di un corpo d'armata mobilitato e' concesso, in aggiunta al normale trattamento di quiescenza, un assegno personale, non riversibile alla vedova ed agli orfani, di lire 12.000 annue.

[2]Tuttavia, qualora il trattamento annuo complessivo fra la pensione normale e l'assegno personale di cui al precedente comma superi per i generali d'armata lire 38.400 lorde e per i generali di corpo d'armata lire 33.600 lorde, l'assegno stesso sara' ridotto della eccedenza.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art100 · fonte del testo