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[1]I maggiori ed i capitani delle armi di fanteria e di cavalleria collocati in posizione ausiliaria per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 44, 45, 46, 48, 49 e 50 della legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1626, sono trasferiti, con il proprio grado e la propria anzianita', nella riserva dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[2]Detti ufficiali, pero', pur collocati nella riserva, conservano lo speciale trattamento economico di cui al citato articolo 46 sino al compimento degli otto anni dalla data sotto la quale furono collocati in ausiliaria. Alla cessazione del detto speciale trattamento economico, si procede alla liquidazione della pensione, computando il periodo di tempo decorso dopo il collocamento in ausiliaria ai sensi del penultimo comma dell'articolo 99.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
