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[1]Alle categorie «fuori quadro» e «fuori organico» previste dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni continuano ad appartenere soltanto gli ufficiali che ne facciano parte alla data di entrata in vigore della presente legge.
[2]Gli ufficiali (esclusi gli appartenenti alle categorie fuori quadro e fuori organico) che, nell'anno 1940, dovrebbero essere collocati dal servizio permanente nella riserva per effetto delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento o per aver raggiunto il limite di eta' potranno, a loro domanda, essere collocati:
- a)fuori quadro, se ufficiali generali o colonnelli;
- b)fuori quadro, se tenenti colonnelli, maggiori o capitani che cesseranno dal servizio permanente per limiti di eta' od in applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 106 della legge sull'avanzamento;
- c)fuori organico, se tenenti colonnelli, maggiori o capitani non prescelti per l'avanzamento.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
