Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →

[1]Alle categorie «fuori quadro» e «fuori organico» previste dalla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni continuano ad appartenere soltanto gli ufficiali che ne facciano parte alla data di entrata in vigore della presente legge.

[2]Gli ufficiali (esclusi gli appartenenti alle categorie fuori quadro e fuori organico) che, nell'anno 1940, dovrebbero essere collocati dal servizio permanente nella riserva per effetto delle disposizioni contenute nella legge sull'avanzamento o per aver raggiunto il limite di eta' potranno, a loro domanda, essere collocati:

  • a)fuori quadro, se ufficiali generali o colonnelli;
  • b)fuori quadro, se tenenti colonnelli, maggiori o capitani che cesseranno dal servizio permanente per limiti di eta' od in applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 106 della legge sull'avanzamento;
  • c)fuori organico, se tenenti colonnelli, maggiori o capitani non prescelti per l'avanzamento.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art103 · fonte del testo