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[1]Per gli ufficiali fuori quadro e fuori organico che saranno trasferiti nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 104 il periodo di tempo che trascorreranno nella riserva sara' computato per intero agli effetti della pensione, come servizio effettivo, sino a raggiungere, con l'intero periodo trascorso nelle categorie fuori quadro o fuori organico, il massimo di otto anni.

[2]Allo scadere del periodo di permanenza nella riserva valutabile per intero agli effetti della pensione - durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6% - gli ufficiali liquideranno un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base dello stipendio medio che servi' alla liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, salvo che gli ufficiali medesimi siano stati richiamati per almeno sei mesi nel qual caso valorizzeranno anche gli assegni di attivita' valutabili agli effetti della pensione loro attribuiti durante il richiamo.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art105 · fonte del testo