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[1]La categoria degli ufficiali riassunti comprende gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra che siano stati riassunti in servizio sedentario prima della pubblicazione della presente legge e quelli che saranno trasferiti in detta categoria in base alle disposizioni degli articoli 108 e 110.
[2]Il numero degli ufficiali riassunti per conto dell'amministrazione della guerra non puo' eccedere, per tutte le armi corpi e servizi, complessivamente i quattrocentocinquanta; transitoriamente, pero', e fino ad esaurimento, non sono compresi nelle quattrocentocinquanta unita' gli ufficiali delle varie armi, corpi e servizi - esclusa la fanteria - gia' riassunti per conto dell'amministrazione della guerra e che sono attualmente compresi negli organici delle armi, corpi e servizi suddetti - esclusa la fanteria - dei quali organici continuano a far parte.
[3]Nelle quattrocentocinquanta unita' suddette sono compresi anche gli ufficiali riassunti promossi generali di brigata.
[4]Nella prima attuazione della presente legge, il numero di 450 ufficiali riassunti in servizio nell'amministrazione della guerra puo' essere superato di non oltre ottanta unita'.
[5]Dette 80 unita' sono devolute:
- a)in numero di 70 per la riassunzione degli ufficiali di cui al comma a) dell'articolo 110;
- b)in numero di 5 per la riassunzione degli ufficiali di cui al comma b) del citato articolo 110;
- e)in numero di 5 per la riassunzione degli ufficiali di cui al comma a) e b) dell'articolo 108.
[6]L'indicata eccedenza di ottanta unita' dovra' essere assorbita con le successive eliminazioni di ufficiali riassunti, esclusi coloro che in base al secondo comma del presente articolo sono compresi negli organici delle varie armi, corpi e servizi.
[7]L'eccedenza suddetta dovra' essere compensata, fino a quando perduri, con una corrispondente riduzione di numero dei 1500 subalterni di complemento che possono essere trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 44 della legge sull'ordinamento del Regio esercito.
[8]Nella categoria dei riassunti non possono essere trasferiti gli ufficiali che, compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sui quadri di avanzamento, non siano stati dichiarati prescelti.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 19 febbraio 1948
