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Le disposizioni del citato decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, relative alla riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali del Regio esercito invalidi della guerra 1915-1918 e quelle contenute nel presente Capo IV sono estese:

  • a)agli ufficiali in servizio permanente od in congedo del Regio esercito invalidi per ferite riportate od aggravate o per infermita' dipendenti da cause di guerra contratte od aggravate durante le operazioni militari, i cicli di operazioni di grande polizia coloniale e la guerra di Spagna di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 109;
  • b)agli ufficiali fuori quadro o fuori organico del Regio esercito, invalidi per ferite od infermita' dipendenti da cause di guerra, riportate durante la guerra 1915-1918, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, appartengono alle categorie stesse. 5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45

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Il D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che salvo quanto disposto dagli artt. 9, 13, 14 e 15 del presente decreto sono soprressi i ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio di cui agli articoli del capo IV, titolo IX, della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni ed all'art. 38 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 30 giugno 1947.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1948 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 19 febbraio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45

    Il D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che salvo quanto disposto dagli artt. 9, 13, 14 e 15 del presente decreto sono soprressi i ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio di cui agli articoli del capo IV, titolo IX, della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni ed all'art. 38 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 30 giugno 1947.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art110 · fonte del testo