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[1]Nella prima applicazione della presente legge, gli ufficiali inferiori in congedo trasferiti nel servizio sanitario o nel servizio veterinario a norma del secondo comma dell'articolo 47 conservano il grado e l'anzianita' che avevano nell'arma, corpo o servizio di provenienza; tale disposizione si applica altresi' nei confronti degli ufficiali in congedo che, anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge, siano stati trasferiti nel servizio sanitario o nel servizio veterinario a norma dell'articolo 63, secondo comma, della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, nel testo di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2155, ed a norma dell'articolo 13 del medesimo Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605. Gli ufficiali superiori in congedo, trasferiti nel servizio sanitario o nel servizio veterinario a norma dei rimanenti commi del predetto articolo 47, sono iscritti, con il grado di capitano, nel relativo ruolo e, nel ruolo stesso, precedono il capitano di maggiore anzianita' assoluta e relativa, del quale assumono la medesima anzianita'.
[2]E' data facolta' al Ministro per la guerra di revocare, a domanda degli interessati, i trasferimenti, nei servizi sanitario o veterinario, di ufficiali inferiori delle armi e del corpo automobilistico effettuati in base all'articolo 63, secondo comma, della legge 16 giugno 1935 anno XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, nel testo di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 605, citato.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
