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[1]Per i tenenti generali promossi a tale grado per effetto delle disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 41 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni, e che si trovino in servizio permanente o fuori quadro alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di eta' di cui all'articolo 31 della presente legge e' di anni sessanta.

[2]Per l'anno 1940, il limite di eta' di cui al citato articolo 31 per i tenenti colonnelli del servizio sanitario (ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti) e del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) e' di anni 57.

[3]Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione provenienti dal ruolo M e dal ruolo consegnatari conservano diritto all'aumento di due anni del limite di eta' nel solo grado con il quale furono immessi nei ruoli di mobilitazione all'atto dell'entrata in vigore della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899.

[4]Agli ufficiali appartenenti al ruolo transitorio per il servizio del comitato per la mobilitazione civile si applicano i limiti di eta' stabiliti per gli ufficiali appartenenti ai ruoli dei servizi dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art119 · fonte del testo