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[1]((Nessuna rettifica di anzianita' per mancata promozione o per errata assegnazione di posto nel ruolo puo' disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento sul bollettino ufficiale. Scaduto tale termine non sono ammessi in merito reclami o domande degli interessati.
[2]Per gli ufficiali, che, alla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del provvedimento che li riguarda, si trovino in servizio fuori dei territori del Regno, il termine di sei mesi di cui al comma precedente decorre dalla data di rimpatrio)).
Testo in vigore dal 8 luglio 1941 al 1 maggio 1954
